Sez. L, Sentenza n. 3388 del 18/10/1975 (Rv. 377527 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - DURATA - CESSAZIONE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - DURATA - CESSAZIONE - CONDIZIONI.*
Il rapporto di apprendistato puo in qualsiasi momento cessare, per dar luogo ad un normale rapporto di lavoro, in forza di concorde volonta delle parti, od a seguito del conferimento all'apprendista, da parte dell'imprenditore, di mansioni che presuppongano una conseguita maturita professionale; cio si verifica anche nel caso in cui la disciplina collettiva preveda un termine minimo di durata del tirocinio, o l'effettuazione ed il superamento di prove di idoneita, dovendosi tali Disposizioni considerare sempre derogabili in favore del lavoratore, per volonta, anche implicita, del datore di lavoro. (V 3164/73, mass n 366965; 919/70, mass n 346342).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2130, Cod. Civ. art. 2134, Legge 19/01/1955 num. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)