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Sez. 5, Sentenza n. 6316 del 23/03/2005 (Rv. 580300 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Enti ecclesiastici - Palazzo vescovile (sede della diocesi) - Spettanza del beneficio - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580300-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione dal tributo - prevista dall'art. 7, comma primo, lett. i), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma primo, lett. c), del dPR n. 917 del 1986, destinati esclusivamente, fra l'altro, ad attività di religione e di culto, spetta in relazione al palazzo vescovile ("episcopio"), sede della diocesi, atteso che tale immobile è destinato all'esercizio del ministero proprio del vescovo diocesano e delle attività istituzionali della diocesi (ente ecclesiastico facente parte della costituzione gerarchica della Chiesa), le quali sono presunte "iuris et de iure" attività di religione e di culto, ai sensi dell'art. 2, comma primo, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87, Legge 20/05/1985 num. 222 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)