Sez. 5, Sentenza n. 4645 del 08/03/2004 (Rv. 570859 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Condizioni - Ente ecclesiastico - Esclusiva destinazione dell'immobile allo svolgimento di una delle attività ivi indicate, in particolare quelle di cui all'art. 16, lett.a), della legge n. 222 del 1985 - Necessità - Conseguenze - Immobile utilizzato per lo svolgimento di attività oggettivamente commerciale - Spettanza del beneficio - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, spetta a condizione che gli immobili - appartenenti ai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del dPR 22 dicembre 1986, n. 917 - siano destinati esclusivamente allo svolgimento di una delle attività contemplate nella norma medesima, tra le quali, nel caso degli enti ecclesiastici, anche quelle indicate nel richiamato art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 (attività di religione o di culto, cioè dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana). Ne consegue che il beneficio dell'esenzione dall'imposta non spetta in relazione agli immobili, appartenenti ad un ente ecclesiastico - come pure agli enti di istruzione e beneficenza, ai quali quelli ecclesiastici aventi fine di religione o di culto sono, ai fini tributari, equiparati ex art. 7 della legge 25 marzo 1985, n.121 -, che siano destinati allo svolgimento di attività oggettivamente commerciali (nella fattispecie, gestione di pensionati con pagamento di rette).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87, Legge 25/03/1985 num. 121 art. 7, Legge 20/05/1985 num. 222 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)