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Sez. 2, Sentenza n. 12607 del 28/08/2002 (Rv. 557163 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Atto rivolto a dimostrare la sopraggiunta carenza d'interesse all'impugnazione - Sua anteriorità alla conclusione della fase di merito - Produzione in sede di legittimità - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557163-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI

Il principio secondo il quale, dopo la notifica del ricorso per Cassazione, è consentita, a norma dell'art. 372 cod. proc. civ., la produzione di un documento dal quale risulti la sopraggiunta carenza d'interesse all'impugnazione non può trovare applicazione allorquando l'atto poteva e doveva essere prodotto nella fase di merito, perché anteriore alla conclusione della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)