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Sez. 2, Sentenza n. 1581 del 13/02/1987 (Rv. 450996 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - ATTO DI TRANSAZIONE - PRODUZIONE - AMMISSIBILITÀ - TRANSAZIONE AVVENUTA ANTERIORMENTE ALLA CONCLUSIONE DELLA FASE DI MERITO - PRODUZIONE DELL'ATTO DI TRANSAZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450996-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - ATTO DI TRANSAZIONE - PRODUZIONE - AMMISSIBILITÀ - TRANSAZIONE AVVENUTA ANTERIORMENTE ALLA CONCLUSIONE DELLA FASE DI MERITO - PRODUZIONE DELL'ATTO DI TRANSAZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*

Il principio secondo il quale, dopo la notifica del ricorso per Cassazione, è consentita, a norma dell'art. 372 cod. proc. civ., la produzione di un documento dal quale risulti l'avvenuta transazione della lite, in quanto rivolto a dimostrare la sopraggiunta carenza d'interesse all'impugnazione, non può trovare applicazione allorquando l'atto poteva e doveva essere prodotto nella fase di merito perché anteriore alla conclusione della stessa, dovendo in tal caso applicarsi il principio generale che vieta la produzione di nuovi documenti in Sede di legittimità. (V 2998/84, mass n 435041; (V 2107/80, mass n 405762; (V 5046/79, mass n 401689; (V 5144/77, mass n 388763).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)