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Sez. 3, Sentenza n. 1548 del 08/03/1980 (Rv. 405115 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - PRESUNZIONE DI COLPA - SUSSIDIARIETA.*
Stato
decisa il 1980-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405115-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - PRESUNZIONE DI COLPA - SUSSIDIARIETA.*

La presunzione di eguale concorso di colpa, prevista, nel caso di scontro di veicoli, dal secondo comma dell'art 2054 cod civ, ha funzione meramente sussidiaria, per cui non e operante quando, in concreto, sia accertato che l'evento si e verificato per colpa esclusiva di uno dei due conducenti. (Conf 6133/78, mass n 395958; (Conf 3912/78, mass n 393512).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)