Sez. 2, Sentenza n. 2672 del 12/10/1960 (Rv. 882249 - 01)
DONAZIONE - RINUNCIA SENZA CORRISPETTIVO A FAVORE DEL COEREDE - DONAZIONE TIPICA.
DONAZIONE - RINUNCIA SENZA CORRISPETTIVO A FAVORE DEL COEREDE - DONAZIONE TIPICA.
L'ipotesi della donazione tipica sussiste ogni qual volta, per spirito di liberalità , una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione. La rinunzia senza corrispettivo ai propri diritti successori fatta a favore di uno o più coeredi, costituisce uno dei possibili mezzi di attuazione dell'arricchimento, in quanto essa a differenza di quella meramente abdicativa, equivale, nei suoi effetti, ad un atto di disposizione a titolo gratuito della propria quota ereditaria.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)