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Sez. 2, Sentenza n. 482 del 10/01/2013 (Rv. 624495 - 01)

USUFRUTTO - USO - ABITAZIONE - USUFRUTTO - ESTINZIONE E MODIFICAZIONE - ESTINZIONE - CONSOLIDAZIONE | Rinuncia all'usufrutto - Natura - Causa - Effetto di consolidamento - Forma ex art. 782 cod. civ. - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624495-01

USUFRUTTO - USO - ABITAZIONE - USUFRUTTO - ESTINZIONE E MODIFICAZIONE - ESTINZIONE - CONSOLIDAZIONE

La rinuncia all'usufrutto, quale negozio unilaterale meramente abdicativo, ha come causa la dismissione del diritto e, poiché il consolidamento con la nuda proprietà ne costituisce effetto "ex lege", non può essere considerata come una donazione, né necessita della forma prescritta dall'art. 782 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 1014

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)