Sez. 3, Sentenza n. 46227 del 23/10/2013 Ud. (dep. 19/11/2013) Rv. 258289 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Materiali bituminosi provenienti da demolizione stradale - Classificazione come terre e rocce da scavo - Esclusione - Anche dopo l'entrata in vigore del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 - Ragioni.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di tutela dell'ambiente, i materiali bituminosi provenienti da escavazione o demolizione stradale non sono riconducibili all'interno della categoria delle rocce e terre da scavo, neanche dopo l'entrata in vigore degli artt. 41 e 41 bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in legge 9 agosto 2013, n. 98, atteso che essi non sono costituiti da materiali naturali, ma provengono dalla lavorazione del petrolio e presentano un evidente potere di contaminazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 41 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 41 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184 bis, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 185, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 186 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Legge 08/09/2013 num. 98 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)