Sez. L, Sentenza n. 9432 del 09/09/1993 (Rv. 483700 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione | Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'art. 137 C.C.N.L. del settore di Commercio del 1983 in tema di assemblea durante l'orario di lavoro.
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente per vizi di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato al decisione del giudice del merito secondo cui la previsione dell'art. 137 del C.C.N.L. del 1983 del settore di commercio, con cui viene demandata ad accordi a livello aziendale la determinazione delle modalità di svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro, ha carattere programmatico, e non costituisce la fonte di specifiche modalità di esercizio del diritto di assemblea garantito dall'art. 20 legge n. 300 del 1970, né di un obbligo a trattare il cui inadempimento possa incidere sulla legittimità delle riunioni tenute nel rispetto dei limiti posti dalla legge).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)