Sez. L, Sentenza n. 2088 del 03/03/1994 (Rv. 485561 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Accordi aziendali | Forma scritta - Necessità - Esclusione - Esistenza della regolamentazione circa le modalità di un diritto già riconosciuto - Prova - Interpretazione della disciplina negoziale già esistente ovvero prassi aziendale - Rilevanza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Accordi aziendali
In mancanza di fonti legali o contrattuali che prevedano la forma scritta, quale eccezione al principio generale della libertà di forma supposto dall'art. 1350 cod. civ. e confermato dall'art. 39 primo comma Cost., l'accordo aziendale è valido pur se non stipulato per iscritto; nell'ipotesi in cui alla contrattazione collettiva sia demandata da altre norme pattizie la fissazione di concrete modalità di un diritto già riconosciuto, l'esistenza di tale regolamentazione può essere dimostrata sia con l'interpretazione, mediante la valutazione del comportamento successivo delle parti stipulanti, della disciplina negoziale già esistente, sia in relazione ad eventuali prassi aziendali. (Nella specie, la sentenza impugnata, cassata dalla Suprema Corte, ha escluso l'esistenza di limiti di fonte negoziale all'esercizio del diritto di assemblea, sul rilievo della mancata stipulazione dei contratti aziendali ai quali l'art. 26 del C.C.N.L. del settore commercio demanda, con una disposizione di carattere programmatico, la determinazione delle modalità di svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1362, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)