Sez. 1, Sentenza n. 1759 del 06/07/1966 (Rv. 323423 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - EFFETTI - ALIENAZIONE DEL BENE PIGNORATO - AZIONE DEI CREDITORI DIRETTA A FARNE DICHIARARE L'INEFFICACIA- FALLIMENTO SOPRAVVENUTO DEL DEBITORE- CONSEGUENZE.*
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - EFFETTI - ALIENAZIONE DEL BENE PIGNORATO - AZIONE DEI CREDITORI DIRETTA A FARNE DICHIARARE L'INEFFICACIA- FALLIMENTO SOPRAVVENUTO DEL DEBITORE- CONSEGUENZE.*
L'Azione proposta dal creditore pignorante od intervenuto nell'esecuzione, diretta a far dichiarare l'inefficacia, a norma dell'art 2913 cod civ, dell'alienazione del ben pignorato, ha carattere strumentale rispetto al processo esecutivo. Dichiaratosi, pertanto, nelle more del giudizio, il fallimento del debitore, e venuta meno la legittimazione dei creditori all'esecuzione individuale, cessa conseguentemente la loro legittimazione alla Azione predetta.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2913, Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)