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Sez. 1, Sentenza n. 1759 del 06/07/1966 (Rv. 323423 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - EFFETTI - ALIENAZIONE DEL BENE PIGNORATO - AZIONE DEI CREDITORI DIRETTA A FARNE DICHIARARE L'INEFFICACIA- FALLIMENTO SOPRAVVENUTO DEL DEBITORE- CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1966-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323423-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - EFFETTI - ALIENAZIONE DEL BENE PIGNORATO - AZIONE DEI CREDITORI DIRETTA A FARNE DICHIARARE L'INEFFICACIA- FALLIMENTO SOPRAVVENUTO DEL DEBITORE- CONSEGUENZE.*

L'Azione proposta dal creditore pignorante od intervenuto nell'esecuzione, diretta a far dichiarare l'inefficacia, a norma dell'art 2913 cod civ, dell'alienazione del ben pignorato, ha carattere strumentale rispetto al processo esecutivo. Dichiaratosi, pertanto, nelle more del giudizio, il fallimento del debitore, e venuta meno la legittimazione dei creditori all'esecuzione individuale, cessa conseguentemente la loro legittimazione alla Azione predetta.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2913, Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)