Sez. 2, Sentenza n. 1952 del 05/07/1974 (Rv. 370180 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - TERMINE PER LA RESTITUZIONE - UDIENZA DI DISCUSSIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI RINVIARE DETTA UDIENZA PER CONSENTIRE IL DEPOSITO DEL FASCICOLO - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - TERMINE PER LA RESTITUZIONE - UDIENZA DI DISCUSSIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI RINVIARE DETTA UDIENZA PER CONSENTIRE IL DEPOSITO DEL FASCICOLO - ESCLUSIONE.*
La sanzione dell'improcedibilita dell'appello deve essere applicata sia nel caso di mancato, iniziale deposito del fascicolo dell'appellante, sia nel caso in cui lo stesso fascicolo, ritirato su autorizzazione del giudice, non sia stato restituito quattro giorni prima dell'udienza fissata per la discussione della causa. In quest'ultimo caso, il giudice non e tenuto, prima di pronunziare l'improcedibilita del gravame, a rinviare di ufficio l'udienza di discussione per consentire all' appellante di depositare il fascicolo. (V 1764'72, mass n 358719; 3218'71, mass n 353186).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)