Sez. 1, Sentenza n. 2318 del 15/07/1971 (Rv. 353186 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DA PARTE DELL'APPELLANTE - POSSIBILITA DI DECISIONE IN BASE AL FASCICOLO DI UFFICIO O DELL'APPELLATO - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DA PARTE DELL'APPELLANTE - POSSIBILITA DI DECISIONE IN BASE AL FASCICOLO DI UFFICIO O DELL'APPELLATO - IRRILEVANZA.*
A norma del combinato disposto degli artt 348 cod proc civ e 111 disp att l'appello e improcedibile qualora l'appellante, che abbia ritirato il proprio fascicolo nel corso del procedimento, non lo abbia depositato in cancelleria quattro giorni prima dell'udienza di discussione o, in caso di giustificato impedimento e previa autorizzazione del giudice, due giorni prima dell'udienza medesima. Tale causa di improcedibilita sussiste indipendentemente dall'accertamento in concreto della possibilita di decidere il gravame nel merito in base alle risultanze del fascicolo dell'appellato o di quello d'ufficio, la sanzione conseguendo alla constatata inattivita dell'appellante in ordine all'Onere, posto a suo carico, di apprestare al giudice il materiale necessario per la cognizione del gravame. (Conf 3429'69, mass n 343519).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)