Sez. 2, Sentenza n. 3677 del 07/06/1980 (Rv. 407543 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE - ECCEZIONE DI PAGAMENTO DA PARTE DEL DEBITORE CAMBIARIO - PRODUZIONE DELLE CAMBIALI A FONDAMENTO DELL'ECCEZIONE - DEDUZIONE, DA PARTE DEL CREDITORE, DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DI CREDITO DIVERSO DA QUELLO INCORPORATO NELLE CAMBIALI - ONERE PROBATORIO A SUO CARICO.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE - ECCEZIONE DI PAGAMENTO DA PARTE DEL DEBITORE CAMBIARIO - PRODUZIONE DELLE CAMBIALI A FONDAMENTO DELL'ECCEZIONE - DEDUZIONE, DA PARTE DEL CREDITORE, DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DI CREDITO DIVERSO DA QUELLO INCORPORATO NELLE CAMBIALI - ONERE PROBATORIO A SUO CARICO.*
Anche se il possesso della cambiale da parte del debitore cartolare fa sorgere una presunzione juris tantum di pagamento del debito incorporato nel titolo, senza, tuttavia, la possibilita di identificazione del rapporto causale, qualora il debitore cambiario convenuto per il pagamento di un debito ne eccepisca il pagamento, producendo le cambiali a suo tempo emesse e ritornate in suo possesso, l'attore il quale opponga che tale pagamento debba imputarsi all'Estinzione di un debito diverso da quello incorporato nelle cambiali, e tenuto a provare l'esistenza di quest'altro credito, nonche le condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione a norma dell'art 1193 cod civ. (V 1753/79, mass n 398114; (V 580/75, mass n 373891).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)