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Sez. 2, Sentenza n. 580 del 14/02/1975 (Rv. 373891 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE - IDONEO PAGAMENTO DEL DEBITORE - DIVERSA IMPUTAZIONE DEL CREDITORE - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1975-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373891-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE - IDONEO PAGAMENTO DEL DEBITORE - DIVERSA IMPUTAZIONE DEL CREDITORE - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE - ESTENSIONE.*

Se l'attore chiede la condanna al pagamento di un debito ed il convenuto ne eccepisce l'avvenuto pagamento, dimostrando di avere gia corrisposto una somma idonea all'Estinzione del debito stesso, l'attore, il quale opponga che il pagamento eseguito deve imputarsi all'Estinzione di un debito diverso quello dedotto in giudizio, e tenuto a provare non solo l'esistenza dell'altro credito (ove essa sia contestata), ma anche la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione. (Conf 50/72, mass n 355730).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)