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Sez. 1, Sentenza n. 10933 del 02/11/1998 (Rv. 520276 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE | Non alla parte personalmente - Nullità della notifica - Conseguenze - Ordine di rinnovazione dell'atto - Ammissibilità - Prosecuzione del giudizio introdotto con la notifica nulla - Deduzione della relativa questione in sede di legittimità - Nuovo annullamento con rinvio della causa - Necessità - Decorso del termine perentorio di cui all'art. 393 cod. proc. civ. nelle precorse fasi processuali - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520276-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE

La riassunzione del giudizio di rinvio mediante notificazione non eseguita alla parte personalmente, ma presso il domiciliatario ovvero al difensore costituito nelle pregresse fasi di merito, è nulla, e non inesistente, attesa la possibilità di ricollegare tali soggetti con precedenti designazioni della stessa parte, con la conseguenza che, giusto disposto dell'art. 291 cod. proc. civ., il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione del processo, ma è tenuto ad ordinare la rinnovazione della notificazione (a meno che la parte intimata non si sia, comunque, costituita, così sanando l'intercorsa nullità). Nella ipotesi in cui, nonostante la esistenza della predetta nullità, il giudizio sia, comunque, proseguito, la Corte di cassazione, cui la questione venga ritualmente sottoposta, non può che dichiarare la nullità del giudizio, cassando la sentenza impugnata con (ulteriore) rinvio, senza che spieghi influenza la circostanza per cui, nelle more delle precorse fasi processuali, sia ormai decorso il termine perentorio di cui all'art. 393 del codice di rito, risultando la menzionata nullità ancora suscettibile di sanatoria, con effetto "ex tunc" dalla data della riassunzione della causa dinanzi al giudice del rinvio, da eseguirsi a cura di una delle due parti secondo le forme di cui all'art. 392, comma secondo cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)