Sez. 3, Sentenza n. 15762 del 13/12/2000 (Rv. 542626 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - PRESTAZIONE AL TERZO DOPO LA MORTE DELLO STIPULANTE | Leasing finanziario - Azioni scaturenti dal contratto di fornitura - Esercizio - Legittimazione dell'utilizzatore - Sussistenza.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - PRESTAZIONE AL TERZO DOPO LA MORTE DELLO STIPULANTE
L'operazione di "leasing" finanziario dà luogo ad una figura di collegamento negoziale tra contratto di fornitura e contratto di "leasing" che costituisce un sufficiente presupposto per legittimare l'utilizzatore (sulla base delle clausole di trasferimento) ad esercitare in nome proprio le azioni scaturenti dal contratto di fornitura. Ciò anche avuto riguardo all'art. 1705, comma secondo, cod. civ. che attribuisce al mandante (al quale può essere assimilata la figura dell'utilizzatore) la legittimazione ad agire direttamente contro il terzo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1705
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)