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Sez. U, Sentenza n. 21948 del 28/10/2015 (Rv. 637140 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Contestazione degli addebiti - Specificità - Requisiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637140-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

Nel procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l'illecito, essendo, invece, sufficiente che l'incolpato, con la lettura dell'imputazione, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace, senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la contestazione mossa all'incolpato - l'aver egli aggravato la posizione debitoria di una A.S.L. effettuando, per conto di uno stesso cliente, plurimi interventi in procedure esecutive presso terzi pendenti a carico della prima, ed utilizzando decreti ingiuntivi resi contestualmente o in un breve arco temporale, così ottenendo, per ciascuno di essi, la liquidazione delle spese consequenziali - non necessitasse anche della indicazione del numero di iscrizione a ruolo dei procedimenti espropriativi in cui le esposte condotte erano state riscontrate).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 48, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 45, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)