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Sez. 5 - , Ordinanza n. 11610 del 04/05/2021 (Rv. 661340 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni amministrative tributarie - Obbligo di motivazione ex art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997 - Provvedimento separato rispetto all’atto impositivo - Necessità - Sussistenza - Irrogazione contestuale all’atto impositivo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661340-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative tributarie, l'obbligo di motivazione dell'atto di contestazione della sanzione collegata al tributo, imposto dall'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, opera soltanto quando essa sia irrogata con atto separato e non contestualmente e unitamente all'atto di accertamento o di rettifica, in quanto, in quest'ultimo caso, viene assolto "per relationem" se la pretesa fiscale è definita nei suoi elementi essenziali.

Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 16 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)