Sez. T, Ordinanza n. 24249 del 31/08/2025 (Rv. 676331-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Omesso versamento del contributo unificato - Irrogazione della sanzione massima - Possibilità di desumere la motivazione dal precedente invito al pagamento - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
La motivazione giustificativa dell'irrogazione (anche nella sua entità massima) della sanzione per l'omesso versamento del contributo unificato può essere desunta dal precedente invito al pagamento, in ragione della natura speciale della procedura di recupero del contributo unificato rispetto alla generalità delle sanzioni tributarie e dell'individuazione, con circolare del MEF del 21 settembre 2011, dei parametri per la determinazione dell'importo della sanzione.
Decreto Legisl. 18/12/2007 num. 472 art. 7, Decreto Legisl. 18/12/2007 num. 472 art. 16, DPR 30/05/2012 num. 115 art. 248, Circ. Minist. min. EFI 21/09/2011
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)