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Sez. L, Sentenza n. 2428 del 10/06/1977 (Rv. 386143 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - PRESCRIZIONE - TERMINE ANNUALE - INTERRUZIONE - NORME APPLICABILI.*
Stato
decisa il 1977-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386143-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - PRESCRIZIONE - TERMINE ANNUALE - INTERRUZIONE - NORME APPLICABILI.*

Il termine annuale di prescrizione, fissato dall'art 67, quinto comma, del RD n 1765 del 1935, per l'Azione di rivalsa dell'Inail, volta al rimborso delle somme erogate in conseguenza di infortunio sul lavoro per cui permane responsabilita civile, e suscettibile di interruzione in tutte le ipotesi regolate dal codice civile.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 67 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)