Sez. L, Sentenza n. 2502 del 28/04/1979 (Rv. 398827 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - IN GENERE - DELL'AZIONE DI RIVALSA DELL'INAIL CONTRO IL DATORE DI LAVORO - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - IN GENERE - DELL'AZIONE DI RIVALSA DELL'INAIL CONTRO IL DATORE DI LAVORO - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI.*
Il termine di prescrizione dell'Azione di rivalsa dell'Inail contro il datore di lavoro puo essere interrotto, secondo le Disposizioni del codice civile, non solo dalla proposizione della domanda giudiziale, ma anche da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore, a differenza dell'analogo termine previsto con riferimento all'Azione dell'infortunato per il conseguimento delle prestazioni assicurative, il quale puo essere interrotto solo dal promuovimento dell'Azione giudiziaria. (V 2428/77, mass n 386143).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)