Sez. 1, Sentenza n. 870 del 02/05/1983 Cc. (dep. 06/07/1983) Rv. 159741 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - MANCANZA DI INDIZI - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - CONTROLLO SULLA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO - CONFIGURABILITÀ - EFFETTI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - MANCANZA DI INDIZI - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - CONTROLLO SULLA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO - CONFIGURABILITÀ - EFFETTI.*
In tema di scarcerazione per Mancanza di indizi, il controllo di legittimità non riguarda la concreta consistenza degli indizi valutati dal giudice di merito e posti a fondamento del suo convincimento, ma si esercita in via esclusiva sulla motivazione del provvedimento, nel senso che essa deve rispondere ai criteri della coerenza e della logicità, ed inoltre deve essere del tutto esauriente. Pertanto, restano escluse da siffatto controllo non solo le questioni di fatto attinenti al fondamento delle imputazioni, ma anche la valutazione comparativa degli elementi indizianti raccolti con le circostanze favorevoli, essendo essi rimessi all'insindacabile apprezzamento del giudice di merito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 276
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)