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Sez. 1, Sentenza n. 2221 del 21/12/1983 Cc. (dep. 10/01/1984) Rv. 162068 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - PER MANCANZA DI INDIZI SUFFICIENTI - RIGETTO DELL'ISTANZA - CONFERMA IN APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162068-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - PER MANCANZA DI INDIZI SUFFICIENTI - RIGETTO DELL'ISTANZA - CONFERMA IN APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*

In tema di scarcerazione per Mancanza di sufficienti indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità non concerne la concreta consistenza degli indizi valutati dal giudice di merito e posti a fondamento del suo convincimento, ma si esercita in via esclusiva sulla motivazione del provvedimento, nel senso che essa deve rispondere ai criteri della coerenza e della logicità e deve essere del tutto esauriente e deve, inoltre, naturalmente, essere pienamente aderente alle risultanze processuali. (V mass n 159755; (V mass n 159741; (V mass n 158691).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 531, Legge 12/08/1982 num. 532 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)