Sez. 6, Sentenza n. 52186 del 27/10/2017 Ud. (dep. 15/11/2017) Rv. 271562 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI | Sentenza di condanna in sede di rinvio - Omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche già riconosciute all'imputato e non incise dall'annullamento - Riduzione della pena ad opera della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. - Legittimità.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI
Nel caso in cui il giudice di appello, giudicando in sede di rinvio, ometta di considerare, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, le circostanze attenuanti generiche, già riconosciute all'imputato e non incise dalla sentenza di annullamento, la sentenza impugnata deve essere annullata parzialmente senza rinvio, con riduzione della pena nella misura massima consentita dall'art. 62-bis cod. pen., ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103) trattandosi di calcolo puramente matematico che rende superfluo il rinvio al giudice di merito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 com. 1 lett. L, Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)