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Sez. 5, Sentenza n. 2684 del 13/12/2004 Ud. (dep. 28/01/2005) Rv. 231405 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - sentenza - annullamento - senza rinvio - casi | Omissione, da parte del giudice di merito, dopo avere concesso le attenuanti generiche, del giudizio di comparazione con l'aggravante ritenuta - Rideterminazione della pena ad opera della Corte di cassazione.
Stato
decisa il 2004-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231405-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - sentenza - annullamento - senza rinvio - casi

Rientra nei poteri della Corte di cassazione, ex art. 620, comma primo, lett. l), cod. proc. pen., la rideterminazione della pena nel caso in cui il giudice di merito non abbia proceduto al prescritto giudizio di comparazione tra la ritenuta aggravante e le circostanze attenuanti generiche già concesse; in tal caso la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena, la quale deve essere rideterminata dal giudice di legittimità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 com. 1 lett. L, Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)