Sez. U, Sentenza n. 3071 del 05/05/1983 (Rv. 427975 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - DOMANDA NEI CONFRONTI DELLA P.A. PER LA CORRESPONSIONE DI INTERESSI IMPLICANTE GIURISDIZIONE DELL'AGO - APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA SULLA CONTABILITÀ DELLO STATO OLTRE CHE DI QUELLA CODICISTICA - GIURISDIZIONE DELL'AGO - PERSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - DOMANDA NEI CONFRONTI DELLA P.A. PER LA CORRESPONSIONE DI INTERESSI IMPLICANTE GIURISDIZIONE DELL'AGO - APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA SULLA CONTABILITÀ DELLO STATO OLTRE CHE DI QUELLA CODICISTICA - GIURISDIZIONE DELL'AGO - PERSISTENZA.*
La giurisdizione del giudice ordinario, sulla domanda proposta nei confronti della pubblica amministrazione per la corresponsione di interessi, ove non ricorra ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non resta esclusa per il fatto che la disciplina generale dettata in proposito dal codice civile vada integrata, quando si tratti di interessi non moratori ma corrispettivi, con le norme sulla contabilità dello stato (nel senso che il credito cui afferiscono gli interessi corrispettivi può considerarsi liquido ed esigibile solo dopo l'emissione del mandato a conclusione delle apposite procedure di pagamento), atteso che, anche in tale ipotesi, la domanda medesima si ricollega a posizioni di diritto soggettivo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)