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Sez. L, Sentenza n. 6544 del 03/07/1998 (Rv. 516950 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Contributi previdenziali - Richiesta di pagamento da parte dell'INPS - Riduzione in grado d'appello della somma richiesta in relazione a più breve periodo di riferimento - Novità della domanda - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516950-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

La riduzione in grado d'appello della misura dei contributi previdenziali richiesti dall'INPS in primo grado, in relazione ad un arco temporale di riferimento più breve di quello cui era rapportata la domanda iniziale, fermo restandone il titolo, non costituisce domanda nuova neppur quando la più contenuta richiesta tragga ragion d'essere dalla pronunzia del giudice di primo grado ricognitiva dell'intervenuta abrogazione della norma che legittimava l'originaria più ampia formulazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)