diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7688 del 22/04/2004 (Rv. 572238 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Crediti contributivi - Provvedimento monitorio - Giudizio di opposizione - Natura di ordinario giudizio di cognizione - Configurabilità - Memoria di costituzione del creditore opposto - Contenuto - Elementi di cui all'art. 414 cod. proc. civ. - Necessità - Modificazioni della domanda - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie relativa a giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di contributi omessi, con ampliamento, nella memoria dell'Istituto opposto, del periodo di contribuzione.
Stato
decisa il 2004-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572238-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Anche all'interno del rito del lavoro il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario dinanzi al giudice adito, con la conseguenza che la memoria difensiva dell'opposto, attesa la sua posizione sostanziale di attore, deve osservare la forma della domanda (di cui all'art. 414 cod. proc. civ.) e, pertanto, deve recare, tra l'altro, la determinazione dell'oggetto di essa e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda; ne consegue che, nella stessa memoria difensiva, è possibile specificare e meglio chiarire detti elementi, al fine di adeguare al carattere e ai principi della cognizione ordinaria la pretesa azionata in via monitoria, nonché modificare, nei limiti della "emendatio", e non della "mutatio libelli", la domanda proposta in sede monitoria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento ad un decreto ingiuntivo emesso su istanza dell'Istituto previdenziale per il pagamento di contributi omessi e accessori, aveva ritenuto ammissibile l'estensione, contenuta nella memoria di costituzione nel giudizio di opposizione, ad un periodo più ampio di quello indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo della pretesa impositiva dell'Istituto stesso, essendo rimasti immutati sia la "causa petendi" che il "petitum", anche mediato, quali i titoli dell'obbligazione contributiva inadempiuta e il "quantum" dei contributi evasi e dei relativi accessori).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)