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Sez. 1, Sentenza n. 13807 del 23/07/2004 (Rv. 575871 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE | Mancata, specifica approvazione scritta - Deducibilità per la prima volta in cassazione - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2004-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575871-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE

Il principio per cui la mancata specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose indicate nell'art. 1341 cod. civ. può essere eccepita da chiunque vi abbia interesse e rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase di legittimità dinanzi alla Corte di cassazione, trova un limite tanto nella regola secondo la quale i motivi di ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che hanno formato oggetto di gravame con l'atto di appello, quanto nella necessità che i presupposti di fatto concernenti l'applicazione dell'art. 1341 cod. civ. (come, ad esempio, la circostanza che il contratto sia stato concluso su modulo predisposto unilateralmente da un contraente e non a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti su vari punti di esso) risultino già acquisiti agli atti del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)