Sez. 1, Sentenza n. 4659 del 26/05/1997 (Rv. 504691 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Giudizio di risarcimento danni per "occupazione appropriativa", intrapresa nei confronti di un Comune in relazione alla realizzazione di opere di edilizia residenziale pubblica - Prospettazione, nel giudizio di appello, della sua corresponsabilità solidale con altro ente delegato da esso Comune alle opere - Divieto di domanda nuova, ex art. 345 cod. proc. civ. - Configurabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE
Nella controversia promossa per far valere l'esclusiva responsabilità risarcitoria del comune, con riguardo ad occupazione appropriativa di un fondo posta in essere per la realizzazione di opere di edilizia residenziale pubblica, la prospettazione, in fase d'appello, dell'eventualità che il comune medesimo debba rispondere in via solidale ed in concorso con l'istituto autonomo per le case popolari delegato a dette opere, non incide, nel rapporto fra il danneggiato e l'ente territoriale, su "petitum" e "causa petendi", dato che la posizione debitoria del convenuto rimane basata sull'allegazione della sua qualità di autore dell'illecito, indipendentemente dalla riferibilità del fatto anche ad altri soggetti, e, quindi, non ricade nel divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)