Sez. 2, Sentenza n. 7681 del 19/07/1999 (Rv. 528765 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Indicazione di un criterio per la liquidazione del danno - Domanda nuova - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE
Non costituisce domanda nuova inammissibile in grado di appello bensì semplice indicazione di un criterio per la quantificazione del danno il cui risarcimento è stato domandato in primo grado, la richiesta che il risarcimento del danno da inadempimento del venditore di bene immobile adibito ad uso abitativo privo della licenza di abitabilità sia commisurato alla differenza tra il prezzo ricavabile dalla rivendita del bene e quello, minore, effettivamente ricavato a causa del minor valore del cespite.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)