Sez. 3, Sentenza n. 3815 del 04/07/1979 (Rv. 400266 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE - DEPOSITO CAUZIONALE EX ART 9 DELLA LEGGE N 833 DEL 1969 - INDEROGABILITA - AMBITO DI APPLICAZIONE - RAPPORTI DI LOCAZIONE COSTITUITI ANTERIORMENTE - ESTENSIONE - CARATTERE RETROATTIVO DELLA DISCIPLINA - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE - DEPOSITO CAUZIONALE EX ART 9 DELLA LEGGE N 833 DEL 1969 - INDEROGABILITA - AMBITO DI APPLICAZIONE - RAPPORTI DI LOCAZIONE COSTITUITI ANTERIORMENTE - ESTENSIONE - CARATTERE RETROATTIVO DELLA DISCIPLINA - ESCLUSIONE.*
L'art 9 della legge n 833 del 1969, secondo cui il locatore non puo richiedere al conduttore, a titolo di deposito cauzionale, una somma di denaro superiore a tre mensilita di canone (due mensilita, a seguito della modifica apportata dall'art 4 della legge n 841 del 1973), ed e obbligato a depositare detta somma in conto bancario non vincolato con accredito degli interessi a favore dell'inquilino, ha natura di norma inderogabile, e si applica a tutte le locazioni, sia a quelle libere o soggette a regime vincolistico e sia a quelle aventi per oggetto immobili destinati ad abitazione o adibiti ad altri Usi; inoltre, detta norma si applica, in quanto ius superveniens, anche ai rapporti di locazione sorti anteriormente alla sua entrata in vigore e ancora pendenti, perche, senza incidere sul principio della irretroattivita della legge, si limita a regolare uno degli effetti dei rapporti in corso.*
Riferimenti normativi: Legge 26/11/1969 num. 833 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)