Sez. U, Sentenza n. 1925 del 06/04/1981 (Rv. 412613 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE - DEPOSITO CAUZIONALE - LIMITI MASSIMI EX ARTT 9 DELLA LEGGE N 833 DEL 1969 E 4 DELLA LEGGE N 841 DEL 1973 - DISCIPLINA DI NATURA IMPERATIVA - EFFICACIA - ESTENSIONE ALLE LOCAZIONI SORTE ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE LEGGI CITATE - MAGGIOR SOMMA RICEVUTA DAL LOCATORE - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DI QUEST'ULTIMO - SUSSISTENZA - COMPENSAZIONE DEL CREDITO DEL CONDUTTORE CON I CREDITI DELLA CONTROPARTE - AMMISSIBILITA - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - GIUDIZIO DI RISOLUZIONE - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE - RILEVANZA DEL PREDETTO CREDITO DEL CONDUTTORE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE - DEPOSITO CAUZIONALE - LIMITI MASSIMI EX ARTT 9 DELLA LEGGE N 833 DEL 1969 E 4 DELLA LEGGE N 841 DEL 1973 - DISCIPLINA DI NATURA IMPERATIVA - EFFICACIA - ESTENSIONE ALLE LOCAZIONI SORTE ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE LEGGI CITATE - MAGGIOR SOMMA RICEVUTA DAL LOCATORE - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DI QUEST'ULTIMO - SUSSISTENZA - COMPENSAZIONE DEL CREDITO DEL CONDUTTORE CON I CREDITI DELLA CONTROPARTE - AMMISSIBILITA - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - GIUDIZIO DI RISOLUZIONE - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE - RILEVANZA DEL PREDETTO CREDITO DEL CONDUTTORE.*
In tema di locazioni di immobili urbani, le Disposizioni degli artt 9 della legge 26 novembre 1969 n 833 e 4 della legge 22 dicembre 1973 n 841, circa i limiti massimi del deposito cauzionale a carico del conduttore, integrano norme imperative, che, in quanto dirette a regolamentare un effetto del rapporto, trovano applicazione, a partire dal giorno della loro entrata in vigore, anche per le locazioni sorte anteriormente. Con decorso da tali date, pertanto, il locatore e tenuto a restituire la maggior somma ricevuta a titolo di cauzione, rispetto a quella consentita dalla legge, ed il correlativo credito del conduttore medesimo, liquido ed esigibile, e opponibile in compensazione con eventuali crediti della controparte, nonche correlativamente trova Rilevanza nella valutazione della importanza dell'inadempimento del conduttore nell'eventuale giudizio per la risoluzione del contratto. (V 3815/79, mass n 400266).*
Riferimenti normativi: Legge 26/11/1969 num. 833 art. 9 CORTE COST., Legge 22/12/1973 num. 841 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)