Sez. U, Sentenza n. 6494 del 31/03/2015 (Rv. 634786 - 01)
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - OBBLIGO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CONFORMARSI AL GIUDICATO - GIUDICATO AMMINISTRATIVO - RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO - POTERI DI SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO | Potere di emanazione diretta del provvedimento amministrativo - Esercizio - Condizioni - Natura discrezionale dell'atto - Carattere ostativo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - OBBLIGO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CONFORMARSI AL GIUDICATO - GIUDICATO AMMINISTRATIVO - RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO - POTERI DI SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO
In tema di giudizio di ottemperanza, l'art. 114, comma 4, lett. a, cod. proc. amm., non limita il potere giudiziale di emanazione diretta dell'atto amministrativo ai soli casi di attività vincolata della P.A., ma lascia al giudice il potere di decidere, in relazione alla fattispecie concreta, se emanare il provvedimento in luogo dell'amministrazione, senza che osti la natura discrezionale del provvedimento stesso (nella specie, valutazione comparativa per cattedra universitaria).
Riferimenti normativi: Legge 03/07/1998 num. 210 art. 1, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 114
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)