Sez. U, Sentenza n. 2289 del 03/02/2014 (Rv. 629402 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Giudizio di ottemperanza relativo a graduatoria per il conferimento di incarico dirigenziale - Rigetto della pretesa di attribuzione di punteggi aggiuntivi o ulteriori rispetto a quelli contemplati nella sentenza passata in giudicato - Rifiuto di giurisdizione ex art. 362, primo comma, cod. proc. civ. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO
Non incorre in un rifiuto di giurisdizione o diniego di giustizia, sindacabile dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 362, primo comma, cod. proc. civ., la decisione con cui il Consiglio di Stato, in sede di giudizio di ottemperanza, a conferma della pronuncia di primo grado, rigetti la pretesa del ricorrente relativa alla mancata attribuzione, nella graduatoria relativa al conferimento di un incarico di direzione e coordinamento, di un punteggio aggiuntivo in relazione a titoli non contemplati nella sentenza in esecuzione, nonché al mancato ulteriore riconoscimento della partecipazione a commissioni istituzionali, essendosi in tal modo il giudice amministrativo correttamente limitato ad interpretare il giudicato sulla base degli elementi interni allo stesso, senza effettuarne alcuna integrazione e senza, perciò, esorbitare dalla cognizione propria del giudizio di ottemperanza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Costituzione art. 111 com. 8, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 112, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 114
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)