Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29479 del 15/11/2018 (Rv. 651837 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Accertamento induttivo "puro" - Prova documentale contraria del contribuente - Ammissibilità - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
In tema di accertamento, ove l'Amministrazione finanziaria ricorra al metodo induttivo "puro" per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, quest'ultimo ha in ogni caso il diritto di allegare documentazione contabile a prova contraria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)