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Sez. 5 - , Ordinanza n. 1876 del 28/01/2021 (Rv. 660245 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO | Accertamento induttivo - Omessa presentazione della dichiarazione - Onere della prova - Riparto.
Stato
decisa il 2021-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660245-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO

In tema di accertamento induttivo basato sull'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, grava sul contribuente che assuma di averla regolarmente spedita all'Ufficio l'onere di produrre in giudizio la copia del modello sottoscritto, corredato della prova del suo inoltro, ovvero quantomeno di esibire la ricevuta di cui all'art. 12 del d.P.R. n. 600 del 1973, solo in tal caso trasferendosi sull'Amministrazione l'onere di provare il contrario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)