Sez. 3, Sentenza n. 1129 del 29/03/1976 (Rv. 379805 - 01)
CONTRATTI BANCARI - SERVIZIO BANCARIO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA - OBBLIGHI E RESPONSABILITA DELLA BANCA - DOVERE DI ASSICURARE L'IDONEITA E LA CUSTODIA DEI LOCALI E L'INTEGRITA DELLE CASSETTE - LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA DELLA BANCA - CLAUSOLA CONTRATTUALE - DELIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA RISARCITORIA - CONDIZIONI - RESPONSABILITA DELLA BANCA OLTRE IL VALORE FISSATO - ESCLUSIONE CONVENZIONALE - VALIDITA - LIMITI - COLPA GRAVE O DOLO.*
CONTRATTI BANCARI - SERVIZIO BANCARIO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA - OBBLIGHI E RESPONSABILITA DELLA BANCA - DOVERE DI ASSICURARE L'IDONEITA E LA CUSTODIA DEI LOCALI E L'INTEGRITA DELLE CASSETTE - LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA DELLA BANCA - CLAUSOLA CONTRATTUALE - DELIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA RISARCITORIA - CONDIZIONI - RESPONSABILITA DELLA BANCA OLTRE IL VALORE FISSATO - ESCLUSIONE CONVENZIONALE - VALIDITA - LIMITI - COLPA GRAVE O DOLO.*
In tema di contratto bancario per il servizio delle cassette di sicurezza, la clausola negoziale (nella specie, riproducente l'art 16 delle cosiddette 'norme interbancariè) che limiti a cifra determinata il valore massimo del contenuto delle cassette, e disponga doversi tener conto di detta limitazione in ordine alla responsabilita della banca, per il caso di inosservanza al dovere di assicurare l'idoneita e la custodia dei locali e l'integrita delle cassette, ha la funzione non di circoscrivere l'oggetto del rapporto, ma di delimitare la responsabilita risarcitoria della banca, ove risulti che la clausola medesima non comporti alcun divieto per il cliente di immettere nelle cassette cose di valore superiore, ne un corrispondente diverso atteggiarsi degli indicati obblighi della banca. In tale ipotesi, pertanto, a norma dell'art 1229 cod civ, va riconosciuta alla clausola stessa validita ed idoneita ad escludere la responsabilita della banca, oltre la cifra prefissata, solo per il caso di colpa lieve della banca medesima, e non anche di colpa grave o di dolo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1229, Cod. Civ. art. 1839
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)