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Sez. 1, Sentenza n. 4604 del 03/11/1989 (Rv. 464051 - 01)

CONTRATTI BANCARI - SERVIZIO BANCARIO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA - CLAUSOLA CONTRATTUALE LIMITANTE IL RISARCIMENTO DEL DANNO NELL'AMBITO DEL VALORE MASSIMO DEI BENI INTRODOTTI NELLA CASSETTA SENZA PREVIO DIVIETO DI INTRODURRE VALORI ECCEDENTI - PORTATE - DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - NATURA - PATTO DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ - NULLITÀ EX ART. 1229, PRIMO COMMA, COD. CIV. - CONDIZIONE - LIMITAZIONE QUANTITATIVA DEL DANNO RISARCIBILE PER EFFETTO DI DETTA CLAUSOLA, SOTTO IL PROFILO DELLA PREVEDIBILITÀ - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464051-01

CONTRATTI BANCARI - SERVIZIO BANCARIO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA - CLAUSOLA CONTRATTUALE LIMITANTE IL RISARCIMENTO DEL DANNO NELL'AMBITO DEL VALORE MASSIMO DEI BENI INTRODOTTI NELLA CASSETTA SENZA PREVIO DIVIETO DI INTRODURRE VALORI ECCEDENTI - PORTATE - DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - NATURA - PATTO DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ - NULLITÀ EX ART. 1229, PRIMO COMMA, COD. CIV. - CONDIZIONE - LIMITAZIONE QUANTITATIVA DEL DANNO RISARCIBILE PER EFFETTO DI DETTA CLAUSOLA, SOTTO IL PROFILO DELLA PREVEDIBILITÀ - INAMMISSIBILITÀ.*

In tema di contratto bancario per il servizio delle cassette di sicurezza, la clausola negoziale (riproducente l'art. 16 delle norme bancarie uniformi elaborate nel 1954 dell'a.B.I.) che limiti il risarcimento del danno da parte della banca (nella specie, per furto) nell'ambito del valore massimo dei beni introdotti nella cassetta, ancorché tale valore sia ragguagliato a vari livelli di canone, senza tuttavia che sia evidenziato preventivamente il divieto per il cliente di introdurre valori eccedenti il pattuito, non delimita l'oggetto del contratto - con il quale la banca non assume l'Obbligo della custodia e della garanzia delle cose contenute nella cassetta, bensì quello di fornire locali idonei, di custodirli e di garantire l'integrità della cassetta - ma integra un patto di esonero di responsabilità, il quale è nullo, ai sensi dell'art. 1229, primo comma, cod. civ., nell'ipotesi in cui il danno derivi da colpa grave della banca, senza che tale clausola nulla possa influire sulla limitazione quantitativa del danno risarcibile sotto il profilo della prevedibilità del danno stesso (art. 1225 cod. civ.). (Conf 1129/76, mass n 379805).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 1229, Cod. Civ. art. 1839

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)