Sez. 1, Sentenza n. 11439 del 19/10/1992 (Rv. 479048 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Procedimento - Audizione dell'imprenditore | Concordato preventivo - Omologazione - Diniego con contestuale dichiarazione di fallimento - Debitore - Nuova audizione - Necessità - Esclusione.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Procedimento - Audizione dell'imprenditore
In caso di diniego dell'omologazione del concordato preventivo con contestuale dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 181, secondo comma, legge fall., non è necessaria una nuova audizione del debitore, atteso che la dichiarazione di fallimento si configura come un provvedimento di primo grado reso a conclusione di un giudizio di cognizione che ha per oggetto i presupposti soggettivi ed oggettivi del fallimento, oltre alla sussistenza, o no, delle condizioni di omologabilità del concordato, in pieno rispetto del principio del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 181, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 181
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)