Sez. 1, Sentenza n. 5054 del 05/04/2001 (Rv. 545597 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE | Concordato preventivo - Inammissibilità per mancato deposito della somma per la procedura - Conseguente dichiarazione di fallimento d'ufficio - Nuova audizione del debitore, già sentito ai sensi dell'art. 162 legge fall. - Necessità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE
Per dichiarare d'ufficio il fallimento, quale conseguenza, normativamente sancita, dell'inammissibilità del concordato preventivo per mancato deposito della somma occorrente per la procedura (art.163, secondo comma, legge fallimentare), non è necessario procedere ad una nuova convocazione del debitore, già sentito nella fase di esame della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 162 legge fall. (nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 110 del 27 giugno 1972) perché egli, nell'essere ammesso al concordato si assoggetta consapevolmente alle conseguenze che ne derivano, tra cui la dichiarazione di fallimento, se ricorrono i presupposti di legge.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)