Sez. L, Sentenza n. 10444 del 07/10/1991 (Rv. 474123 - 01)
Arbitrato - Compromesso e clausola compromissoria - Forma | Clausola contenuta nell'atto costitutivo o nello statuto di una società anche cooperativa - Validità - Soggetti assumenti la qualità di socio successivamente all'acquisto della personalità giuridica da parte della società - Assoggettamento - Espressa approvazione scritta - Necessità - Esclusione.
Arbitrato - Compromesso e clausola compromissoria - Forma
La clausola compromissoria può essere validamente contenuta nell'atto costitutivo o nello statuto di una società, anche cooperativa, sicché la medesima - la quale riservi la decisione di controversie insorte tra l'ente societario ed i soci su questioni attinenti non a materia indisponibile o di ordine pubblico ed arbitri irrituali (che possano essere legittimamente designati nel collegio dei probiviri, ove in ordine alla posizione di costoro sussistano sufficienti garanzie di imparzialità, come nel caso in cui sia prevista la loro nomina tra persone estranee all'organizzazione societaria) - è vincolante nei confronti di qualunque soggetto che assuma la qualità di socio successivamente all'acquisto della personalità giuridica da parte della società, senza necessità di un'espressa approvazione scritta ex art. 1341 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)