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Sez. L, Sentenza n. 5216 del 12/05/1995 (Rv. 492235 - 01)

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE | Clausola dello statuto di una società cooperativa - Deferimento delle controversie tra società e soci ad un collegio di "probiviri" eletto dall'assemblea - Mancata previsione dell'unanimità o almeno del voto favorevole del socio in lite - Nullità.
Stato
decisa il 1995-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492235-01

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società cooperativa che definisce ogni controversia tra quest'ultima ed i soci alla cognizione di un collegio di "probiviri" eletto dall'assemblea, senza esigere l'unanimità od almeno il voto favorevole del socio in lite è nulla perché in contrasto con il principio inderogabile secondo cui gli arbitri devono essere designati con il concorso della volontà di entrambi i contendenti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 809 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)