Sez. 5 - , Sentenza n. 25587 del 27/10/2017 (Rv. 646171 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Importazione di banane - Regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione del 28 ottobre 1998 - Titolo per l'importazione (certificato AGRIM) - Agevolazione daziaria - Legittimo possesso di un valido titolo per l'importazione - Onere della prova a carico del contribuente - Sussistenza - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di tributi doganali per l'importazione di banane, in applicazione del Regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione del 28 ottobre 1998 (vigente "ratione temporis"), il possesso del titolo per l'importazione (certificato AGRIM) consente al contribuente di importare il quantitativo di banane corrispondente a quello di riferimento o all'assegnazione, pagando il dazio nella misura agevolata; sicché, in caso di contestazione dell'esistenza dei presupposti per l'agevolazione, in applicazione dell'art. 2697 c.c., spetta al contribuente provare il legittimo possesso di un valido certificato AGRIM, anche quando l'Amministrazione finanziaria intenda recuperare la differenza tra il dazio pagato in misura agevolata e quello che ritiene dovuto nella misura ordinaria.
Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 28/10/1998 num. 2362, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)