diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 1561 del 28/01/2015 (Rv. 634821 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Unità di visualizzazione delle macchine automatiche di elaborazione dell'informazione - Esenzione del dazio - Onere della prova a carico del soggetto che intende avvalersi dell'agevolazione - Contenuto.
Stato
decisa il 2015-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634821-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

In tema di dazi all'importazione, per poter beneficiare del regime più favorevole - e cioè l'esenzione del dazio - previsto per le unità di visualizzazione delle macchine automatiche di elaborazione dell'informazione è necessario che esse abbiano, contestualmente, le caratteristiche specificamente individuate dalla Corte di giustizia UE, con sentenze 17 luglio 2014, in causa C-472/12, e "Kamino International Logistics" del 3 luglio 2014 nelle cause riunite C 129/13 e C 130/13, con riferimento alle note esplicative di cui alla sottovoce 8471.60.90 della nomenclatura combinata (NC), SA ("sistema armonizzato di designazione e codificazione merci"), di cui all'all. I del Regolamento CEE 23 marzo 1987, n. 2658, del Consiglio d'Europa, la cui prova è a carico dell'importatore.

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario Finanze 23/07/1987 num. 2658 all. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)