Sez. 2, Sentenza n. 440 del 08/02/1969 (Rv. 338507 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER INCAPACITA - NATURALE - ESCLUSIONE DELL'INCAPACITA DI UNO DEI CONTRAENTI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER INCAPACITA - NATURALE - ESCLUSIONE DELL'INCAPACITA DI UNO DEI CONTRAENTI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'apprezzamento del giudice di merito, il quale abbia escluso che uno dei contraenti fosse, al momento della conclusione del contratto, incapace di intendere o di volere ai fini dell'annullamento del negozio ai sensi dell'art.428 cod.civ., e incensurabile in Sede di legittimita, se sorretto da adeguata motivazione, esente da vizi logici e giuridici. (Conf. Alla sentenza 2103-66, massima n.324093).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)