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Sez. 3, Sentenza n. 1123 del 19/04/1971 (Rv. 351204 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER INCAPACITA - NATURALE - INCAPACITA NATURALE - INSUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351204-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER INCAPACITA - NATURALE - INCAPACITA NATURALE - INSUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'apprezzamento del giudice di merito il quale abbia escluso che uno dei contraenti fosse, al momento della conclusione del contratto incapace di intendere e di volere ai fini dell'annullamento del contratto ai sensi dell'art 428 cod civ, e incensurabile in Sede di legittimita, se sorretto da adeguata motivazione, esente da vizi logici o giuridici. (Conf 440'69, mass n 338507).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)