Sez. 3, Sentenza n. 1123 del 19/04/1971 (Rv. 351204 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER INCAPACITA - NATURALE - INCAPACITA NATURALE - INSUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER INCAPACITA - NATURALE - INCAPACITA NATURALE - INSUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'apprezzamento del giudice di merito il quale abbia escluso che uno dei contraenti fosse, al momento della conclusione del contratto incapace di intendere e di volere ai fini dell'annullamento del contratto ai sensi dell'art 428 cod civ, e incensurabile in Sede di legittimita, se sorretto da adeguata motivazione, esente da vizi logici o giuridici. (Conf 440'69, mass n 338507).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)