Sez. 1, Sentenza n. 4194 del 24/11/1984 Ud. (dep. 07/05/1985) Rv. 168987 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - REATO CONCORSUALE - ELEMENTO SOGGETTIVO ED OGGETTIVO - REQUISITI.*
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - REATO CONCORSUALE - ELEMENTO SOGGETTIVO ED OGGETTIVO - REQUISITI.*
Per poter affermare la penale responsabilità di un soggetto a titolo di concorso in un reato doloso, è sufficiente, sotto il profilo oggettivo, che lo stesso abbia apportato un contributo, di ordine materiale o psicologico - non necessariamente causale, purché con giudizio di prognosi postuma, idoneo - alla realizzazione della condotta tipica, anche sotto il solo aspetto del tentativo, di un reato, posta in essere da un numero di soggetti superiore a quello che la legge ritiene necessario per la esistenza di quel reato e, sotto il profilo soggettivo, che sussista in quel soggetto la coscienza e volontà di concorrere con altri alla realizzazione della condotta tipica, senza, però, che sia necessaria in tutti gli agenti la reciproca consapevolezza dell'altrui contributo, essendo sufficiente che esista, in quel soggetto, la consapevolezza che vi sia la coordinazione delle forze da parte di uno solo dei concorrenti. (V mass n 166214; (V mass n 166213; (V mass n 165691; (V mass n 155690).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)